
Tassa di soggiorno
A partire dal 2022
A partire dalla stagione 2022 gli ospiti del Campeggio Cala Ginepro sono tenuti a corrispondere l’imposta di soggiorno, istituita con delibera del Consiglio Comunale di Orosei n. 70 del 20 dicembre 2021.
L’imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Orosei, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- Gli iscritti all’anagrafe dei residenti nel Comune di Orosei;
- Coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel Comune di Orosei in periodi diversi da quelli compresi tra il 15 aprile e il 15 ottobre;
- I minori fino al compimento del quattordicesimo anno d’età;
- I portatori di handicap non autosufficienti;
- Gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino ad un massimo di una persona per assistito;
- Gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di almeno 25 persone nel numero di n.1 autista e n. 1 accompagnatore per gruppo;
- Gli appartenenti alle forze dell’ordine e/o armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggiano in strutture ricettive ubicate nel comune di Comune di Orosei;
- Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
- In caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
- Gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Orosei.
L’applicazione delle esenzioni alle lettere da d) a i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’idonea dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e lo status che dà luogo all’esenzione. In particolare:
- Per le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) la dichiarazione, rilasciata dall’accompagnatore, dovrà contenere, oltre alle generalità dell’assistente e dell’assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest’ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla;
- Per le esenzioni di cui alla lettera f) la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione del ruolo ricoperto dal beneficiario ed il numero delle persone accompagnate;
- Per le esenzioni di cui alla lettera g) i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio ed il numero dei giorni interessati dall’attività lavorativa;
- Per le esenzioni di cui alla lettera h) i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa ed il periodo di lavoro previsto da contratto;
- Per le esenzioni di cui alla lettera i) i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l’evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.
Con la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2022 l’imposta di soggiorno è stabilita come segue:
Strutture extralberghiere all’aperto | € |
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Aree di sosta caravan | 1,00 |
Agricamping | 1,00 |
Campeggi in tenda | 1,00 |
Marina resort | 1,00 |
Campeggi | 1,00 |